ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE

Nel caso di violazioni che comportino decurtazione punti si intima alla S.V.,  in qualità di  proprietario  del  veicolo  con  il  quale  è stata commessa la violazione,  o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S , di comunicare entro  60  giorni  dalla  notifica del verbale i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, compilando ed inviando lo stampato allegato alla violazione,  al Comando Polizia Locale di Bergamo in Via Coghetti, 10

 

Il tutto dovrà essere inviato al Comando PL di Bergamo attenendosi ad una delle seguenti modalità:

 

-Raccomandata A.R. da indirizzare a:         Ufficio Protocollo Comune di Bergamo Piazza Giacomo Matteotti, 3 24129 Bergamo (BG)

-Posta Elettronica Certificata (PEC):           protocollo@cert.comune.bergamo.it.

-Accedendo da Portale all' indirizzo:    https://www.comune.bergamo.it/action:s_italia:accertamento.violazione;comunicazione.dati.conducente

 

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia della patente di guida del dichiarante (sia nella parte anteriore che posteriore) sulla quale deve essere scritta la seguente frase:

 

" Io sottoscritto/a ________________nato/a a _______ il __/__/____ e residente a ________________ in via ____________________ DICHIARO che la fotocopia del seguente documento, è conforme all'originale in mio possesso." La copia fotostatica deve essere firmata" 

 

La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il proprietario ed il conducente del veicolo siano la stessa persona.

L'omissione della comunicazione dei dati del conducente senza giustificato e documentato motivo, o la mancata identificazione di questi, comporterà l'applicazione a carico del proprietario del veicolo della sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del C.d.S. per un importo da 286,00 Euro a 1143,00 Euro.

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui all'art. 126 bis co. 1 possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Questa disposizione non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. La decurtazione punti è raddoppiata qualora il responsabile della violazione risulti titolare di patente di guida da meno di tre anni.